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Statuto e Documenti - Statuto LegaNord

STATUTO DELLA LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
PRINCIPI GENERALI


Art. 1 - Finalità
“Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” (di seguito indicato come “Lega Nord”, “Lega Nord – Padania” o “Movimento”), è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Art. 2 - Struttura organizzativa della Lega Nord
Lega Nord è una confederazione composta dalle seguenti Nazioni costituite a livello regionale in forma di associazioni non riconosciute:
1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli – Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste;
13. Veneto.

Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, approvare la costituzione di altre Nazioni, riconoscendone ufficialmente l’adesione alla Lega Nord. La definizione dei confini territoriali delle Nazioni spetta al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale può deliberare, altresì, l’adesione alla Lega Nord di altre associazioni e l’adesione della Lega Nord ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto in un apposito regolamento.

Art. 3 - Simbolo
Il simbolo della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania appartiene esclusivamente alla Lega Nord.
Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore è la parola “Padania”. Alla destra del guerriero è posizionato il “Sole delle Alpi”, rappresentato da sei petali disposti all’interno di un cerchio.
Il Consiglio Federale concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l’utilizzo del simbolo alle Nazioni regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l’utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Federale.
Il simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, la Nazione può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale.
In ogni caso l’utilizzo del simbolo da parte delle Nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale.
Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione “Lega Nord”, sia con l’aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative.
Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonché qualunque altro simbolo contenente la dicitura Lega Nord, sono di proprietà esclusiva della Lega Nord.

Art. 4 - Denominazioni
Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, nonché le denominazioni delle singole Nazioni fanno parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Il Consiglio Federale può concederne l’utilizzo alle Nazioni cui la singola denominazione può riferirsi per ragioni di competenza territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la Nazione dovesse non essere più ricompresa all ’interno del Movimento non deterrà più alcun diritto in relazione all' utilizzo della denominazione e sarà obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.

Art. 5 - Sede della Lega Nord

Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41.

Art. 6 - Padri Fondatori della Padania
Gli Associati Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l’indipendenza della Padania, dando lettura della Dichiarazione d’Indipendenza e Sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonché gli Associati Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989, assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania. I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale. I provvedimenti sanzionatori, nei confronti dei Padri Fondatori, sono di esclusiva competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia. È ammesso il ricorso in appello al Presidente Federale.

Art. 7 – Scioglimento della Lega Nord
Lo scioglimento della Lega Nord può essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI DELLA LEGA NORD

Art. 8 - Organi della Lega Nord
Sono organi della Lega Nord:
- il Congresso Federale;
- il Consiglio Federale;
- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- il Comitato Amministrativo Federale;
- l’Organo Federale di Controllo sull’Amministrazione;
- il Comitato Disciplinare e di Garanzia;
- il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
- la Segreteria Politica Federale;
- la Commissione Statuto e Regolamenti;
- il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento;
- il Responsabile del trattamento dei dati personali;
- il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani.
La Lega Nord promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 9 - Il Congresso Federale
Il Congresso Federale è l’organo rappresentativo di tutti gli associati della Lega Nord ed è competente per le modifiche del presente Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord e valuta le attività svolte dalle Nazioni.
Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Nazioni.
Il Congresso Federale è convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio Federale o su richiesta del Segretario Federale.Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell’apposito regolamento del Congresso.

Art. 10 - Elezioni del Congresso Federale
Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come Associati Ordinari Militanti. Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega Nord o nelle Nazioni.
Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art.12, terzo comma.

Art. 11 - I Delegati al Congresso Federale
Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie Nazioni che abbiano almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti secondo la seguente formula proporzionale: N° delegati : Totale Voti = X : Voti Nazione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle Nazioni stanno ai voti della Nazione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole Nazioni di cui all’art. 2.
Sono membri di diritto e votanti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Presidenti delle Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Segretari Nazionali, i Segretari Provinciali delle Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento degli Associati Ordinari Militanti. Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l’uso delle deleghe.

Art. 12 - Il Consiglio Federale
Il Consiglio Federale determina l’azione generale della Lega Nord, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale.
Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri. Il Consiglio Federale è composto da:
- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- l’Amministratore Federale;
- il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
- i Segretari di ciascuna Nazione con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti;
- 13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle Nazioni, in base alla seguente formula proporzionale: N° 13 membri elettivi del Consiglio Federale : Totale Voti = X : Voti Nazione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali (13), il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle singole Nazioni di cui all’art. 2.
Lega Nord tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Federale al candidato alla carica di Segretario Federale che risulti il primo dei non eletti. Partecipano, con il solo diritto di intervento, i Presidenti di Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Vicesegretari Federali, il Responsabile dell’Ufficio Legislativo Federale, il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento, il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica, il Capo delegazione della Lega Nord al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali o i Capo delegazione in giunta, il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani e i Segretari di Nazioni con meno di 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti.

I Segretari delle Nazioni in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari Nazionali con diritto d’intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del proprio Consiglio Nazionale. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio. Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Federale
È di competenza del Consiglio Federale:
a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega Nord predisposto dal Comitato Amministrativo Federale;
c) nominare il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani, su proposta dell’organismo previsto dal regolamento federale del Movimento Giovani Padani;
d) rilasciare un parere ai sensi dell’art. 31 sulle proposte di modifica degli statuti delle Nazioni ad esso sottoposte dalla Commissione Statuto e Regolamenti secondo l’art. 22;
e) stabilire l’importo delle quote associative;
f) nominare i 6 (sei) membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalità indicate dall’art.18;
g) nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali;
h) approvare i regolamenti della Lega Nord predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell’art. 22;
i) vigilare sul comportamento politico delle Nazioni.
È organo di ultima istanza degli Associati Ordinari Militanti con più di 10 (anni) anni di militanza consecutiva, colpiti da provvedimenti disciplinari.
In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari Nazionali e dei relativi Consigli Nazionali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici. In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con
altre liste. Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni dei Consigli Nazionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le città capoluogo di regione e alle relative liste. Il Consiglio Federale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture della Lega Nord. In particolare, può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Federale. In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente tra coloro che hanno maturato un’anzianità di militanza di almeno 20 (venti) anni consecutivi.
Il Consiglio Federale dura in carica 3 (tre) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell’ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire, il Consiglio Nazionale competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.
Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall’ evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest’ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 14 - Il Presidente Federale
Il socio Umberto Bossi è il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita,salvo rinuncia.
Il Presidente Federale è garante dell’unità della Lega Nord e promuove, con ogni idoneo mezzo, l’identità padana in collegamento con il Parlamento della Padania e di intesa con il Consiglio Federale. È membro di diritto del Consiglio Federale, del Comitato Disciplinare e di Garanzia e della Segreteria Politica Federale.In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, il Presidente Federale assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso Federale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 15 - Il Segretario Federale
Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte a terzi. Il Segretario Federale è altresì autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attività, che lo stesso riterrà utile, in favore del Movimento avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all’art. 5 del presente Statuto.
Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega Nord. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega Nord; convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del Consiglio Federale a presiedere in sua vece. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Esprime parere vincolante sulle candidature alle cariche elettive esterne. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega Nord, ove non attribuiti ad altri organi.
Il Segretario Federale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice scegliendoli tra gli Associati Ordinari Militanti appartenenti a 3 (tre) Nazioni diverse e con un’anzianità di militanza superiore a 10 (dieci) anni.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina a maggioranza semplice un Segretario Federale pro tempore il quale convoca il Congresso Federale straordinario per l’elezione del nuovo Segretario Federale. Il Congresso Federale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso.

Art. 16 - Il Comitato Amministrativo Federale
La gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega Nord spetta al Comitato Amministrativo Federale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal Segretario Federale tra gli Associati Ordinari Militanti con un’anzianità minima di militanza di 10 (dieci) anni. Il Comitato Amministrativo Federale può essere revocato in ogni momento dal Segretario Federale. Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da 3 (tre) membri, il Segretario Federale nomina tra questi l’Amministratore Federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale. L’Amministratore Federale è anche Presidente del Comitato Amministrativo Federale. L’Amministratore Federale convoca il Comitato Amministrativo Federale che delibera a maggioranza.
Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da 1 (un) membro, il Segretario Federale nomina tale membro quale Amministratore Federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio della Lega Nord.
Il Comitato Amministrativo Federale, nel rispetto delle linee guide assunte dal Consiglio Federale, decide:
- l’ammontare della spesa per le campagne elettorali;
- la possibile erogazione di apporti a favore di una o più Nazioni; Al Comitato Amministrativo Federale spetta inoltre:
- l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché le richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea ed investimenti non speculativi;
- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- l’assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
- la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Lega Nord, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale;
- la gestione della contabilità della Lega Nord, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e
l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Federale devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri del Comitato Amministrativo Federale. Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal Segretario Federale e dall’ Amministratore Federale.Il Comitato Amministrativo Federale controlla l’intero iter amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle Nazioni.Il Comitato Amministrativo Federale riceve semestralmente una rendicontazione da parte delle Nazioni sull’ utilizzo dei fondi erogati dalla Lega Nord in particolare e su tutta la gestione. Può inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Art. 17 – L’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione
L’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi. I membri dell’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e almeno un membro tra quelli effettivi ed uno tra quelli supplenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il compenso è determinato dal Segretario Federale all’ atto della nomina. L’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del Congresso Federale, del Consiglio Federale e del Comitato Amministrativo Federale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.L’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto della Lega Nord.
I membri dell’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione non possono rivestire altre cariche all’ interno della Lega Nord o delle Nazioni.Non possono essere nominati membri dell’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle Nazioni.Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 18 - Comitato Disciplinare e di Garanzia
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è l’organo che può assumere provvedimenti disciplinari di cui all’ articolo 36 anche nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un’anzianità di militanza uguale o superiore a 10 (dieci) anni consecutivi e nei confronti dei Padri Fondatori, dei Presidenti di Provincia, dei Parlamentari, degli Europarlamentari, dei Consiglieri Regionali e dei Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane. È organo di appello rispetto ai provvedimenti di espulsione adottati dai Consigli Nazionali nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un’anzianità di militanza inferiore a 10 (dieci) anni consecutivi.
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è composto dal Presidente Federale, dal Segretario Federale, dal Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio e da 6 (sei) membri nominati dal Consiglio Federale tra i suoi componenti che non siano Segretari Nazionali. A questi si aggiunge il Segretario della Nazione a cui appartiene il soggetto sottoposto a un procedimento disciplinare. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è convocato dal Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio che svolge, altresì , l’attività istruttoria e redige il verbale delle sedute.
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti. Gli associati sanzionati con provvedimenti disciplinari assunti dal Comitato Disciplinare e di Garanzia possono ricorrere al Consiglio Federale come organo di ultima istanza.

Art. 19 - Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio
Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio è nominato dal Segretario Federale, è membro di diritto del comitato esecutivo, della Segreteria Politica Federale, del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia. Coordina l’azione generale della Lega Nord sotto il profilo organizzativo e verifica l’applicazione delle linee d’azione generale espresse dal Consiglio Federale. Può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Consigli Nazionali e vigila sull’ adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio Federale verificando l’osservanza dello Statuto e il comportamento degli organi della Lega Nord e delle Nazioni. Coordina, inoltre, l’Ufficio di Segreteria Federale.

Art. 20 - La Segreteria Politica Federale
La Segreteria Politica Federale è composta da:
- il Segretario Federale, che la presiede;
- il Presidente Federale;
- i vice Segretari;
- il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
- il Responsabile dell’Ufficio Legislativo Federale;
- i Presidenti dei Gruppi Parlamentari, il Capo delegazione della Lega Nord al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali o i Capo delegazione in giunta.
Su invito del Segretario Federale, possono partecipare altri soggetti in rappresentanza dei Sindaci o dei Presidenti di Provincia o altri ancora direttamente o indirettamente interessati agli argomenti in discussione. La nomina e l’eventuale revoca di ulteriori membri, spetta al Segretario Federale che ne darà comunicazione al Consiglio Federale.

Art. 21 - L’Ufficio Legislativo Federale
L’Ufficio Legislativo Federale, organizzato in Dipartimenti e Consulte, elabora, ove costituito, le proposte per la concreta applicazione delle linee politiche della Lega Nord, secondo le direttive del Consiglio Federale, e fornisce il supporto tecnico, giuridico, legislativo e politico agli organi della Lega Nord.
Il Responsabile dell’Ufficio è nominato dal Segretario Federale.

Art. 22 - La Commissione Statuto e Regolamenti
La Commissione Statuto e Regolamenti, nominata dal Segretario Federale su proposta del Consiglio Federale e presieduta dal Responsabile Organizzativo e del Territorio, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Congresso Federale.La Commissione Statuto e Regolamenti formula, altresì, proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle Nazioni, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Consiglio Federale. Ai sensi del precedente art. 13, il Consiglio Federale esprime un parere sulle modifiche dello Statuto delle Nazioni, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Nazionale; l’accoglimento di tale parere è vincolante per il mantenimento dell’adesione della Nazione alla Lega Nord.La Commissione Statuto e Regolamenti predispone i regolamenti della Lega Nord e delle Nazioni ed è competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega Nord sono approvati dal Consiglio Federale, i regolamenti delle Nazioni dai relativi Consigli Nazionali. Quanto ai regolamenti delle Nazioni, l’adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell’adesione della Nazione alla Lega Nord.

Art. 23 - Il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento
Il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento è nominato dal Segretario Federale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio Federale ed alla Commissione Statuto e Regolamenti e ne redige i verbali delle sedute. Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al Consiglio Federale.

Art. 24 - Il Responsabile del trattamento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso della Lega Nord e delle Nazioni, in particolare con riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03, c.d. Codice della Privacy, e dalle relative delibere.

Art. 25 - Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani
Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal Consiglio Federale, l’attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Nazionali. L’età massima dei membri dei gruppi giovanili è di anni trenta.

PATRIMONIO DELLA LEGA NORD

Art. 26 – Patrimonio della Lega Nord

La Lega Nord non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento della Lega Nord costituisce il suo patrimonio.

Art. 27 - Entrate
Le entrate del Movimento sono costituite:
- dall’ incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega Nord;
- dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Federale che ne determina la suddivisione;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
- da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.
Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 28 - Uscite
Le spese del Movimento sono le seguenti:
- spese generali della Lega Nord;
- apporti che il Comitato Amministrativo Federale delibera di destinare alle Nazioni;
- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all’art. 1 del presente Statuto con riferimento alla promozione dell’identità padana a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;
- spese per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- spese per finalità sociali;
- altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DELLA LEGA NORD E CONTROLLO CONTABILE

Art. 29 – Rendiconto della Lega Nord

Il Comitato Amministrativo Federale predispone nei termini di legge il rendiconto d’esercizio della Lega Nord in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale approva il rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Federale.
Il Consiglio Federale emana e pubblica sul sito internet della Lega Nord un regolamento interno di
contabilità ai fini dell’uniformazione della tenuta contabile.
Lega Nord assicura la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l’accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega Nord sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione dell’Organo Federale di Controllo sull’ Amministrazione e della Società di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 30 - Garanzia di Trasparenza e Controllo contabile
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il
Segretario Federale della Lega Nord, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, D.L. 28 dicembre 2013, n.149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell’ Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all’art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Lega Nord. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Lega Nord, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

LE NAZIONI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 31 - Le Nazioni e le delegazioni territoriali

Le Nazioni si impegnano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti. Esse adottano un proprio Statuto che recepisce il modello di Statuto allegato. L’adesione delle Nazioni alla Lega Nord è deliberata dal Congresso Federale.
Le proposte di modifica dello Statuto delle Nazioni sono presentate alla Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord, che, previo parere favorevole del Segretario Federale ai sensi dell’art. 22, le sottopone al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale esprime parere vincolante sulle modifiche che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Nazionale; l’accoglimento di tale parere è vincolante per il mantenimento dell’adesione della Nazione alla Lega Nord.
La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresì, il testo dei regolamenti delle Nazioni ed è competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Nazioni sono approvati dai relativi Consigli Nazionali, tuttavia l’adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell’adesione della Nazione alla Lega Nord.
Ciascuna Nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d’azione generale espressa dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale.
Le Nazioni devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Amministratore, un Organo di Controllo sull’ Amministrazione, un Responsabile Organizzativo e un Collegio dei Probiviri. Ogni Nazione può articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali (di seguito, insieme “delegazioni territoriali”).
La Sezione Provinciale è l’organo che coordina l’attività delle Sezioni Circoscrizionali e Comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, il Consiglio Nazionale potrà deliberare l’istituzione di più Sezioni Provinciali all’ interno della medesima provincia istituzionale. L’istituzione di una nuova Sezione Provinciale deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale.
La Sezione Circoscrizionale, ove istituita, è l’organo intermedio che ricomprende le Sezioni Comunali di un territorio omogeneo. L’istituzione di una nuova Circoscrizione deve essere approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Provinciale territorialmente competente.
La Sezione Comunale è l’organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega Nord e della relativa Nazione. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del comune. Il Consiglio Provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi privi di Sezione Comunale.
Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi.
L’organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali, Comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti.
Nelle Nazioni il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla Segreteria Nazionale.
Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall’art. 22 per l’approvazione delle modifiche dello statuto delle Nazioni e per l’approvazione dei regolamenti delle Nazioni.

ISCRIZIONE ALLA LEGA NORD

Art. 32 - Iscrizione alla Lega Nord

Tutti i maggiorenni che si impegnino all’ osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega Nord, conseguendo la qualifica di associato. Gli Associati possono essere definiti, altresì, “Soci”.
Alla luce della struttura confederale del Movimento, l’acquisizione della qualifica di associato della Lega Nord implica automaticamente l’acquisizione della qualifica di associato della Nazione che ha rilasciato la tessera.
Gli associati appartengono a due categorie differenti:
- Associati Ordinari Militanti;
- Associati Sostenitori.
I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega Nord e conseguentemente alla Nazione che ha rilasciato la tessera come Associato Sostenitore.
L’associato all’ atto dell’iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall’ associato. L’elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo della Lega Nord.
A ciascun associato è rilasciata una tessera emessa dalla Lega Nord nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Associato Ordinario Militante o di Associato Sostenitore. Le Nazioni adottano esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale.
Il Consiglio Federale autorizza le Nazioni e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d’iscrizione e alla riscossione della quota associativa. L’acquisizione e il mantenimento della qualifica di associato della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento della Lega Nord.

Art. 33 - Associati
a) Gli Associati Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
Sia la prima tessera da Associato Ordinario Militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla Sezione territorialmente competente.
I requisiti e le modalità di acquisizione della militanza sono disciplinati dall’ apposito regolamento della Lega Nord.
La qualifica di Associato Ordinario Militante è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall’ organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord.
Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione dalla Lega Nord e dalla Nazione di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all’art. 36.
b) Gli Associati Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all’ interno della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale, né hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell’ apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale o, nel caso in cui la Nazione non abbia una Segretaria Provinciale, dal Segretario Nazionale. Nel caso in cui gli Associati Sostenitori adottino comportamenti contrari alle finalità e agli interessi della Lega Nord o della Nazione cui sono iscritti, possono essere cancellati da tale libro, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale o, se la Nazione non ha una Segreteria Provinciale, con deliberazione del Consiglio Nazionale, con conseguente perdita della qualifica di Associato Sostenitore e del diritto di iscriversi nuovamente alla Lega Nord.
La tessera da Associato Sostenitore può essere rilasciata durante tutto l’arco dell’anno. Per poter richiedere la qualifica di Associato Ordinario Militante è necessario che l’associato sia in possesso della tessera da Associato Sostenitore dell’anno in corso ed abbia conseguito l’anzianità di tesseramento stabilita dall' apposito regolamento della Lega Nord.
Per quanto riguarda il declassamento da Associato Ordinario Militante ad Associato Sostenitore, il provvedimento è adottato dall’ organo competente in conformità ad un apposito regolamento della Lega Nord.

Art. 34 - Decadenza degli Associati
La qualifica di associato si perde:
- per dimissioni;
- per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall’ apposito regolamento;
- per espulsione, secondo quanto previsto dall’art. 36 del presente Statuto e nel rispetto delle procedure stabilite da un apposito regolamento della Lega Nord;
- per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 36 del presente Statuto.

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DELLA LEGA NORD E DELLE NAZIONI

Art. 35 - Il Controllo sugli Organi della Lega Nord e delle Nazioni Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle Nazioni è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore, fatta eccezione per la Circoscrizione che non ha poteri di controllo nei confronti della Sezione Comunale, ma solo la facoltà di segnalare alla Sezione Provinciale l’adozione di opportuni provvedimenti. L’organo che esercita il controllo può deliberare l’annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d’azione della Lega Nord; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell’organo.
La revoca del Segretario di una Nazione o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del Consiglio di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore. In caso di delibera di scioglimento dell’organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell’organo che va a sostituire.
Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario Federale.
Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario di tale Nazione dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.
Con le medesime modalità di cui al comma precedente il Consiglio Federale può deliberare l’esclusione della Nazione dalla Lega Nord qualora la Nazione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d’azione generale della Lega Nord e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una Nazione o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di una Nazione o di una delegazione territoriale, il Segretario di livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un Commissario.
Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall’ apposito regolamento della Lega Nord, tutte le deliberazioni sono appellabili, entro 15 (quindici) giorni dalla loro assunzione, con ricorso all’ organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Il ricorso in appello non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 36 - Il Controllo sugli associati della Lega Nord e delle Nazioni e i provvedimenti
sanzionatori

Gli organi della Lega Nord e delle Nazioni vigilano sul comportamento politico degli associati e sul rispetto da parte degli associati del presente Statuto e degli statuti delle Nazioni.
Le sanzioni applicabili nei confronti degli associati sono:
- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;
- l’espulsione dalla Lega Nord e dalla Nazione di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri associati, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività della Lega Nord o della Nazione o ne compromettano l’immagine politica.
Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere associato della Lega Nord e della Nazione offrendone un’immagine consona ai relativi principi ispiratori.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività della Lega Nord o delle Nazioni si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica della Lega Nord o delle Nazioni, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio ideale.
L’adesione a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento da parte di associati eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d’ufficio dell’associato da tutti i libri sociali. I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto. Il richiamo scritto e la sospensione nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un’anzianità di militanza inferiore a 10 (dieci) anni sono di competenza, rispettivamente, dei Consigli Provinciali e Nazionali. Organo d’appello in entrambi i casi è il Collegio Nazionale dei Probiviri. In ogni caso è fatta salva la competenza del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia che possono deliberare autonomamente in relazione ai fatti di cui vengano direttamente a conoscenza.
Nel caso di richiesta di espulsione di Associati Ordinari Militanti con un’anzianità di militanza inferiore a 10 (dieci) anni, il Consiglio Provinciale trasmette la segnalazione al Consiglio Nazionale che è l’organo competente a decidere in merito. Contro i provvedimenti di espulsione adottati da parte del Consiglio Nazionale è ammesso il ricorso al Comitato Disciplinare e di Garanzia. Nell’ ipotesi in cui la richiesta di provvedimento riguardi Associati Ordinari Militanti con un’anzianità di militanza uguale o superiore a 10 (dieci) anni consecutivi, oppure riguardi i Padri Fondatori, i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, i Presidenti di Provincia, i Parlamentari, gli Europarlamentari, i Consiglieri Regionali, la richiesta di provvedimento dovrà essere inviata dalla delegazione territoriale competente al Consiglio Nazionale che, se la ritiene fondata, provvede a trasmetterla al Comitato Disciplinare e di Garanzia che è l’organo competente ad assumere la decisione sul provvedimento. Il Consiglio Nazionale può anche di propria iniziativa richiedere al Comitato Disciplinare e di Garanzia l’adozione di un provvedimento.
In ogni caso, il Consiglio Federale o il Comitato Disciplinare e di Garanzia possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza. L’organo giudicante procederà all’ accertamento dei fatti ed all’audizione dell’Associato deferito. L’eventuale rinuncia dell’Associato al proprio diritto di difesa non esime l’organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.
La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex Associato o dei suoi eredi.
La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia su richiesta del Consiglio Nazionale o Federale.

PRINCIPI GENERALI PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE

Art. 37 - I Doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all' espletamento dell’incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega Nord e della Nazione versando una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, come da delibera del Consiglio Federale. L’inadempienza è causa di incandidabilità a qualsiasi carica.

Art. 38 - I Gruppi Parlamentari
I parlamentari espressi dalla Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui Presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell’ ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale.
L’adesione al gruppo Lega Nord da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare della Lega Nord ed approvata dal Consiglio Federale, qualora sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L’adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega Nord, dovrà essere altresì concordata con il Consiglio Federale.

Art. 39 - I Gruppi Consiliari
Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste della Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri Regionali. Si farà riferimento al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri Provinciali, Comunali e Circoscrizionali.
Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell’ ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L’adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, qualora sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L’adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste del Movimento dovrà essere altresì concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d’ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
II. Lega Nord sostiene e promuove il Parlamento della Padania.
III. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Consiglio Federale.
IV. Le Nazioni devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole è requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I Parlamentari e i Consiglieri Regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all’ attività amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega Nord stabilirà le modalità di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza.
V. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega Nord e alle Nazioni è determinato in un apposito regolamento della Lega Nord.
VI. I regimi d’incompatibilità e di ineleggibilità, così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l’acquisizione della qualifica di Associato Ordinario Militante, sono disciplinati da un apposito regolamento della Lega Nord.
VII. Tale regolamento deve stabilire i requisiti di anzianità ed esperienze, politico/organizzative nella Lega Nord per le candidature interne ed esterne.
VIII. Entro 90 (novanta) giorni dall’ approvazione del presente Statuto, il Consiglio Federale adotta i
relativi Regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso Federale, il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Lega Nord.
II. Per la costituzione di ciascuna Nazione in forma di associazione non riconosciuta agiscono in qualità di Associati Fondatori, di norma, gli attuali membri presenti dei rispettivi Consigli Nazionali.
III. E’ assicurata la continuità dell’attuale articolazione territoriale di ciascuna Nazione. Gli attuali membri degli organi, e le relative cariche, delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato, fatte salve le cause di revoca, incompatibilità o decadenza previste dal presente Statuto, dallo Statuto delle relative Nazioni e dai relativi regolamenti.
IV. Gli attuali membri degli organi delle Nazioni, con le relative cariche, restano in carica fino allo svolgimento del rispettivo Congresso Nazionale da tenersi entro 180 (centottanta) giorni dall’ approvazione del presente Statuto ovvero entro i termini stabiliti dai relativi statuti. Nel caso in cui una Segreteria Nazionale Lega Nord risulti commissariata, il Commissario Nazionale della stessa viene nominato Segretario pro tempore della costituenda associazione corrispondente alla Nazione.
V. Gli associati attuali della Lega Nord diventano associati anche della Nazione di riferimento per competenza territoriale, mantenendo l’anzianità di associazione già maturata. Nel caso in cui l’adesione di una Nazione alla Lega Nord venga esclusa, gli associati della relativa Nazione mantengono l’anzianità maturata nella nuova Nazione che verrà costituita.
VI. Nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento, ogni Associato Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera entro il 30 giugno 2015.
VII. Entro 10 (dieci) giorni dall’ approvazione del presente Statuto i Segretari Nazionali dovranno nominare il rispettivi Amministratori Nazionali.
VIII. Tenuto conto del cambiamento della struttura giuridica del Movimento, tutti i rapporti giuridici esistenti attivi e passivi devono intendersi trasferiti a ciascuna delle Nazioni secondo un criterio di ripartizione territoriale e funzionale, con esclusione di qualsiasi rapporto direttamente imputabile a Lega Nord. Entro 90 (novanta) giorni dall’adozione dello Statuto di ciascuna Nazione, conformemente al modello di Statuto di cui all’ Allegato 1 al presente Statuto, ove necessario, Lega Nord dovrà definire con ciascuna delle Nazioni e con i terzi le modalità di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascuna delle Nazioni alla data dell’adozione dello Statuto di ciascuna Nazione.
IX. Entro 90 (novanta) giorni dall’ approvazione del presente Statuto il Consiglio Federale dovrà nominare la Commissione Statuto e Regolamenti. Nelle more di tale atto le funzioni della Commissione Statuto e Regolamenti sono attribuite all’ attuale Commissione Statuto.


Statuto della Lega Nord (approvato il 20 giugno 2015 e dal Consiglio Federale del 12 ottobre 2015)

► Statuto.pdf (scarica)


Data creazione : 14/01/2016 @ 14:42
Ultima modifica : 05/10/2016 @ 16:58
Categoria : Statuto e Documenti
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