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tribunale del riesame di Udine Rigettato il ricorso che puntava ad annullare l’ordinanza del Riesame favorevole agli avvocati accusati d’infedele patrocinio

Bene ha fatto il tribunale del riesame di Udine, con l’ordinanza del 13 luglio, ad annullare le perquisizioni e i sequestri che la Polizia giudiziaria aveva eseguito il 23 giugno negli studi e nelle abitazioni di due avvocati del Foro friulano, nell’ambito dell’inchiesta in cui risultano indagati per l’ipotesi di reato di concorso in infedele patrocinio. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con il provvedimento che, l’altra sera, ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura contro la decisione dei giudici udinesi. La notizia, prontamente rimbalzata sul web, rappresenta il secondo punto a favore dell’Avvocatura, che sulla vicenda si era mobilitata dal nord al sud del Paese, tra manifestazioni di solidarietà ai colleghi e appelli all’inviolabilità del diritto alla difesa.

L’inchiesta

Coordinata dal pm Elena Torresin, l’inchiesta è alimentata dall’ipotesi per cui gli avvocati Pier Aurelio Cicuttini e Maddalena Spagnolo abbiano concordato di far avvalere della facoltà di non rispondere in un interrogatorio la donna che il legale difende, in un procedimento in cui è accusata del presunto favoreggiamento del marito, che è assistito dalla collega e che in precedenza era stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti sulla coniuge e i loro figli minorenni. Chiamato a valutare la legittimità del provvedimento, il Riesame aveva ritenuto non ravvisabile il fumus del reato, ricordando come la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere «esplichi un diritto espressamente riconosciuto all’indagato», tanto più se il difensore «non ha ancora un quadro completo della situazione» e se «la comunicazione con l’assistita risulta particolarmente difficoltosa», in quanto straniera e analfabeta. Nelle intercettazioni telefoniche prodotte dalla pubblica accusa, il marito aveva detto alla moglie di averla chiamata su indicazione dei legali, per spiegarle nella loro lingua che non avrebbe dovuto rispondere alle domande degli inquirenti.

I timori per le parti offese

Nel ricorrere per Cassazione, il pm ha censurato Cicuttini per «avere patrocinato posizioni tra loro difficilmente conciliabili: a tutela del diritto all’integrità psicofisica delle persone offese, nonchè degli interessi della donna, indagata proprio per aver negato la sussistenza dei maltrattamenti». Quanto ai contatti con l’avvocato Spagnolo, la cui «ingerenza – per il pm – inevitabilmente pare avere inquinato la condotta difensiva di Cicuttini», non di mere interlocuzioni si sarebbe trattato, bensì «di un accordo che mirava a far sì che la donna “stesse zitta”, senza interpellarla nelle proprie determinazioni». E se il Riesame aveva sottolineato come «è lo stesso codice deontologico forense che suggerisce scambi di informazioni tra avvocati», il pm ha ritenuto di escludere dal novero delle forme ammese «gli accordi tra difensori di parti contrapposte, per concertare la strategia difensiva di uno dei due».

L’arringa 

È stato il professor Tullio Padovani, difensore con l’avvocato Enrico Bulfone della collega Spagnolo, ad argomentare davanti agli ermellini della sesta sezione i motivi della propria assistita e dell’avvocato Cicuttini, assistito invece dagli avvocati Nicoletta Menosso e Raffaele Conte. «La scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere – ha osservato – rappresentava l’unica opzione difensiva ragionevolmente percorribile, per non pregiudicare gli interessi dell’assistita». Dal che ne discende «l’assoluta inconsistenza» dell’accusa di «istigazione» mossa alla collega Spagnolo. E se la contestazione dell’«accordo illecito si basa esclusivamente sull’interpretazione di due conversazioni telefoniche», per Padovani è proprio la prima intercettazione a chiarire come fosse stata la difficoltà di capire l’italiano «la finalità dei contatti tra i coniugi prima dell’interrogatorio». Da qui, la conclusione del difensore, secondo cui «l’inferenza di un accordo collusivo derivi da un’interpretazione pretestuosa del brano di conversazione». Quanto al presunto «nocumento» arrecato da Cicuttini ai propri clienti, il difensore l’ha liquidato come il frutto di «una sequela congetturale» del pm. Per il rigetto del ricorso si era espresso anche il procuratore generale.

La Camera penale friulana

«Giustizia è stata resa ai colleghi, oggetto di un’iniziativa tanto pregiudizievole quanto infondata», ha commentato l’avvocato Conte, nella veste di presidente della Camera penale friulana, ringraziando Ucpi, istituzioni dell’Avvocatura e il professor Padovani, «che ha messo la propria professionalità al servizio della causa spontaneamente e gratuitamente». Con la sua decisione, secondo Conte, «la Suprema Corte ha all’evidenza inteso ribadire che esiste un perimetro costituzionalmente garantito del diritto di difesa, la coniugazione del quale spetta solo al difensore nel rapporto con il suo assistito, così “certificando” definitivamente e incontrovertibilmente il grave errore commesso».

Il procuratore

«Eravamo convinti di avere interpretato in maniera corretta i fatti e le prove che giustificavano il nostro provvedimento». Il procuratore Antonio De Nicolo spiega così la recisione di ricorrere. «Leggeremo con attenzione la motivazioni – ha aggiunto – con la consapevolezza che dalla Cassazione c’è sempre da imparare». Nel ricordare come l’unica sede in cui la vicenda vada trattata sia quella processuale, De Nicolo ha ribadito la convinzione «mia e di tutto l’ufficio, che la collaborazione tra avvocati e magistrati, che questa vicenda non ha affatto rallentato, dovrà proseguire, quale caposaldo del principio costituzionale del giusto processo».

FONTE: MessaggeroVeneto - 02 Febbraio 2018



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